Cass. civ. n. 8799 del 28 marzo 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Funzione - Preclusione alla liquidazione del bene pignorato - Conseguenze - Riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 626
Cod. Proc. Civ. art. 496
Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.