Cass. civ. n. 5512 del 14 giugno 1996

Testo massima n. 1


Nell'indebito inerente alla consegna di cosa determinata (art. 2037 c.c.) l'impossibilità di restituzione del bene, che trasforma l'obbligazione restitutoria dell'accipiens in obbligazione di versare l'equivalente in denaro, deve essere dedotta e provata da parte di quest'ultimo, non del solvens, nemmeno ove esso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltà del convenuto di opporre la possibilità di effettuare la restituzione stessa (con l'offerta di provvedervi).

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