Cass. civ. n. 258 del 19 gennaio 1977

Testo massima n. 1


Il valore che, nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, l'accipiente-alienante è tenuto a corrispondere al traente, a norma dell'art. 2038 secondo comma c.c., deve essere determinato in relazione al momento in cui la cosa fu ricevuta dall'accipiente stesso — poiché detto valore va riferito alle condizioni in cui essa allora trovavasi — salvo a tenersi eventualmente in conto le conseguenze della svalutazione monetaria successiva.

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