Cass. pen. n. 8803 del 02 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Ricorso avverso ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna - Proposto dal condannato personalmente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18016 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE