Cass. pen. n. 8804 del 02 febbraio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - SPESE - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. – Accoglimento in fase rescindente – Declaratoria di inammissibilità in fase rescissoria – Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria – Esclusione.
L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.
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