Cass. civ. n. 8816 del 29 marzo 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Sostituzione della delibera invalida con altra successiva - Art. 2377, comma 8, c.c. - Cessazione della materia del contendere - Verifica della legittimità della nuova delibera - Necessità.


In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16017 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2377 com. 8

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