Cass. civ. n. 8826 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Illecito ambientale - Proprietario del sito inquinato non responsabile dell’inquinamento - Danno da sopportazione delle spese di bonifica - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza.


In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 199 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2058
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST.
Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

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