Cass. civ. n. 8829 del 29 marzo 2023

Testo massima n. 1


MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Mutuo - Obbligazione restitutoria del mutuatario - Mancata produzione del documento contrattuale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.


La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27372 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1813
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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