Cass. civ. n. 8837 del 03 aprile 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.


In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15869 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2939
Cod. Civ. art. 1306 com. 2

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