Cass. civ. n. 8846 del 29 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Dipendente pubblico - Socio accomandatario amministratore di s.a.s. - Autorizzazione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Necessità - Valutazione dell'istanza da parte della P.A. - Contenuto.


Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento della funzione di accomandatario di società in accomandita semplice costituisce incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che i proventi, quale che sia il "nomen" e la forma giuridica che assumono in ragione della disciplina societaria o fiscale, si producono in ragione dell'attività di amministrazione posta in essere, per lo svolgimento della quale la P.A. datrice di lavoro deve valutare la concedibilità dell'autorizzazione, verificando sia l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, sia l'impegno richiesto al dipendente in termini di energie intellettuali e lavorative.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24377 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2318

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