Cass. pen. n. 8861 del 23 gennaio 2025

Testo massima n. 1


REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROMOTORI E ORGANIZZATORI - Aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. - Applicabilità - Presenza di due persone - Sufficienza - Ragioni.


In tema di concorso di persone nel reato, è sufficiente, per il riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone", indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attività dei correi. (Conf.: n. 2181 del 1994, dep. 1995,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2645 del 2012

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

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