Cass. pen. n. 8861 del 23 gennaio 2025
Testo massima n. 1
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROMOTORI E ORGANIZZATORI - Aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. - Applicabilità - Presenza di due persone - Sufficienza - Ragioni.
In tema di concorso di persone nel reato, è sufficiente, per il riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone", indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attività dei correi. (Conf.: n. 2181 del 1994, dep. 1995,
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.