Cass. civ. n. 12621 del 15 novembre 1999

Testo massima n. 1


La necessità del consenso del paziente alle cure sanitarie viene meno sia in presenza di uno stato di necessità effettivo, sia in presenza di uno stato di necessità presunto o putativo, il quale ricorre allorché il medico, senza colpa, abbia ritenuto in base a circostanze scusabili resistenza d'un pericolo di danno grave alla salute del paziente.

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