Cass. civ. n. 8868 del 4 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA'


Indennità di occupazione legittima - Corte d'appello adita in sede di impugnazione e non quale giudice funzionalmente competente in unico grado - Irrilevanza - Condizioni - Espressa domanda di indennizzo in primo grado - Conseguenze.


In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

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Riferimenti normativi

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 33456/2019

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