Cass. pen. n. 8872 del 28 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Esclusione di aggravante ad effetto speciale - Aumento di pena per i reati satellite non calcolato in primo grado per limite ex art. 78 cod. pen. - Mancata riduzione della pena - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.


In tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto più grave sia stata determinata nel minino edittale e siano stati, altresì, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25606 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Cod. Pen. art. 78
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

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