Cass. civ. n. 8873 del 03 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Accollo cumulativo esterno - Fallimento del debitore sussidiario - Art. 1268, comma 2, c.c. - Prevalenza - Conseguenze - Ammissione con riserva - Esclusione - Fattispecie.


In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11811 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1268 com. 2
Legge Falliment. art. 55 com. 3
Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 1)

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