Cass. civ. n. 8875 del 3 aprile 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE


Giudizio soggetto alla disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Produzione dei documenti giustificativi - Necessità


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

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Riferimenti normativi

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87

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