Cass. civ. n. 8885 del 03 aprile 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.


Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29629 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 543
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 437 bis
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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