Cass. civ. n. 8888 del 03 aprile 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze.


In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15996 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 510

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