Cass. civ. n. 8891 del 29 marzo 2023

Testo massima n. 1


L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15138 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

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