Cass. civ. n. 8891 del 29 marzo 2023
Testo massima n. 1
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.