Cass. civ. n. 11807 del 14 novembre 1995

Testo massima n. 1


L'art. 2049 c.c., pur disciplinando la responsabilità del committente per danni arrecati dai commessi ai terzi, trova la sua ratio nel principio di carattere più generale per cui l'azione compiuta dal commesso nell'esercizio delle sue incombenze è sempre riferibile al committente, il quale di conseguenza ove sia stato danneggiato dal commesso deve, nei rapporti con qualsiasi terzo, imputare il danno a sè stesso, salva la responsabilità del commesso nei suoi confronti.

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