Cass. civ. n. 8908 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimento ex art. 403 c.c. - Reclamo - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Esclusione - Fondamento - Liquidazione comunque effettuata - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni.
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 7