Cass. civ. n. 8910 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.


In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20834 del 2017

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 111

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