Cass. civ. n. 8910 del 04 aprile 2025

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento - Irreperibilità relativa del destinatario - Omesso invio della raccomandata informativa - Sistema anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Validità - Presupposti.


In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35692 del 2021

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 140
Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 703 art. 60 com. 1 lett. E

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