Cass. pen. n. 8920 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Invio a mezzo p.e.c. da parte di avvocato - Mandato conferito dopo la redazione della querela - Autenticazione della sottoscrizione del querelante - Validità - Esclusione - Ragioni.


In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6342 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 24
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 25

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