Cass. civ. n. 8931 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Usucapione di bene appartenente ad un coniuge - Maturazione del termine utile in favore dell'altro coniuge - Possibilità in costanza di matrimonio - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c. - Irrilevanza - Fondamento.


In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7981 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1165
Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 177
Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 18 CORTE COST.

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