Cass. civ. n. 8940 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Applicazione degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale e secondo buona fede - Necessità - Fondamento.


In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7927 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 1366
Cod. Civ. art. 1369

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