Cass. civ. n. 8940 del 4 aprile 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Applicazione degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale e secondo buona fede - Necessità - Fondamento.
In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 1366
Cod. Civ. art. 1369