Cass. civ. n. 8942 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni già fuoriusciti dall'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3181 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 456
Cod. Civ. art. 533

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