Cass. civ. n. 8955 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - COGNOME E PREDICATO NOBILIARE Cognome - Predicato nobiliare - Diritto alla cognomizzazione - Condizioni per il riconoscimento - Legittimazione - Necessaria richiesta di tutti i portatori del cognome - Esclusione - Fondamento.


Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 32155 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 7
Cod. Civ. art. 8
Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 14

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