Cass. civ. n. 8967 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni.


La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari - ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 - non costituisce esercizio di potestà disciplinare, bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15125 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Legge 05/12/1988 num. 521 art. 35 com. 2
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

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