Cass. civ. n. 8968 del 30 marzo 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1344
Cod. Civ. art. 1343