Cass. civ. n. 8968 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.


Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20881 del 2018

Normativa correlata

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1344
Cod. Civ. art. 1343

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