Cass. civ. n. 8980 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Litisconsorzio necessario - Esclusione - Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente - Possibilità di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio in cui si è formato il titolo - Sussistenza.


Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10419 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 316 bis

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