Cass. civ. n. 8981 del 30 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell’errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.
In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.