Cass. civ. n. 8981 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell’errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.


In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2236 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

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