Cass. civ. n. 8998 del 30 marzo 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Art. 626 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti volti alla progressione della procedura - Divieto - Atti conservativi o di gestione dei beni pignorati - Possibilità - Restituzione dei canoni riscossi da custode giudiziario - Inclusione nel divieto.
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 625
Cod. Proc. Civ. art. 626
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1599
Cod. Proc. Civ. art. 559
Cod. Proc. Civ. art. 560