Cass. civ. n. 9003 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" “Compensatio lucri cum damno” - Presupposti - Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto - Necessità - Fattispecie.


La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16702 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056

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