Cass. civ. n. 4936 del 4 maggio 1991
Testo massima n. 1
L'affidamento alternato dei figli minori, che è espressamente previsto per il divorzio dall'art. 6 secondo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo introdotto dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74), e che può essere disposto anche dal giudice della separazione, in applicazione analogica di detta norma, deve rispondere all'interesse dei figli medesimi, anche in relazione alla loro età. Pertanto, nel caso in cui uno dei genitori appartenga ad una minoranza etnica o linguistica, l'esigenza di conservarne i relativi valori non può di per sé giustificare l'affidamento alternato del figlio, occorrendo fare preminente riferimento alla necessità di assicurargli un equilibrato sviluppo.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi