Cass. pen. n. 9019 del 23 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante ritenuta equivalente o subvalente a circostanza attenuante - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.


Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 35429 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

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