Cass. pen. n. 9019 del 23 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante ritenuta equivalente o subvalente a circostanza attenuante - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.