Cass. civ. n. 9030 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Minimi tariffari – Disciplina applicabile "ratione temporis" anteriore alla modifica dell'art. 2233 c.c. e d.l. n.1 del 2012 - Rinuncia - Ammissibilità – Limiti e condizioni.


In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8539 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST.
Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

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