Cass. civ. n. 9062 del 06 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all'impugnazione - Nozione sostanziale di soccombenza - Contenuto - Fattispecie in materia di impugnazione di un fermo amministrativo - Accoglimento dell’impugnazione solo per idoneità del bene a soddisfare una futura eventuale esecuzione - Interesse dell’opponente ad impugnare tale capo della pronuncia - Sussistenza.
Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.