Cass. civ. n. 9063 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto d’opera professionale - Diligenza del buon padre di famiglia - Colpa lieve - Inadempimento - Conseguenza - Non spettanza del compenso - Fattispecie.


Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che – pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo così irrealizzabile l'opera commissionata – aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la società committente aveva potuto profittare del progetto).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1214 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1460

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