Cass. civ. n. 9064 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione - Onere della prova dei fatti costitutivi a carico dell’agente – Sussistenza – Obblighi informativi del preponente ex art. 1749 c.c. – Inadempimento – Prova del diritto alla provvigione – Esclusione – Fondamento.


In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17575 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1748
Cod. Civ. art. 1749
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 210

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