Cass. civ. n. 9064 del 06 aprile 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Deduzione dell'illegittimità del patto - Onere della prova - A carico del lavoratore - Presunzione di difetto funzionale del patto - Insussistenza - Fattispecie.


La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28252 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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