Cass. civ. n. 9066 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI -


OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19833 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 467 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 468 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 479
Cod. Civ. art. 740
Cod. Civ. art. 737
Cod. Civ. art. 739

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