Cass. civ. n. 9071 del 31 marzo 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento.
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1344
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1939