Cass. civ. n. 9071 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento.


Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 371 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1344
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1939

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