Cass. civ. n. 9082 del 07 aprile 2025

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - "Reato di danno" - Effetti sul giudizio civile - Danno-conseguenza - Accertamento ulteriore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8477 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 224 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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