Cass. pen. n. 9092 del 12 dicembre 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa contrattuale - Momento consumativo - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di truffa contrattuale, il momento di perfezionamento del delitto deve essere individuato alla luce delle peculiarità dell'accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio per la parte lesa, con relativo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effettivo pregiudizio per la vittima non si fosse realizzato allorquando i beni oggetto della truffa erano stati pagati a mezzo bonifico, ma solo quando gli stessi erano stati asportati dal luogo di deposito all'insaputa dell'acquirente, che, pertanto, non aveva potuto procedere a ritirare quanto già pagato).