Cass. civ. n. 9095 del 07 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale - Irrilevanza - Prova della titolarità del reddito formalmente attribuito al soggetto interposto - Anche per presunzioni - Necessità - Fattispecie in tema di redditi da partecipazioni societaria conferite in trust.


In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto direttamente ascrivibili al contribuente alcune attività ed investimenti all'estero, in ragione dell'accertata natura simulata del trust in cui erano confluite le partecipazioni delle società del gruppo di imprese a lui riconducibili).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11055 del 2021

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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