Cass. civ. n. 9100 del 31 marzo 2023
Testo massima n. 1
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. - Esclusione - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2945 com. 2
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.