Cass. civ. n. 9101 del 07 aprile 2025

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Diritto di surroga dell’assicuratore sociale per l’indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Danno civile - Contenuto.


Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3296 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

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