Cass. civ. n. 9120 del 31 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE


Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro - Recesso datoriale ex art. 1, comma 61, l. n. 662 del 1996 - Obbligatorietà - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità.


Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).

Riferimenti normativi

Costituzione art. 98
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 61 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119

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Precedenti: Cass. civ. n. 18858/2016

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